TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI Seconda sezione civile Il giudice dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza del 27 gennaio 2021 celebrata con le modalita' di cui all'art. 221, comma 4, decreto-legge n. 34/2020, conv. dalla legge n. 77/2020 ovvero con trattazione scritta sostitutiva del verbale, come disposto con precedente decreto, regolarmente comunicato ai difensori costituiti; Letti gli atti e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente ordinanza Premesso che D.V. e D.S. , allegando di essere affetti da ... e da ... il primo, di il secondo, nonche' di avere necessita' di ... trattamenti farmacologici specifici, idonei a scongiurare complicanze identificate in ... in ... a fronte del rifiuto di rimborso delle prestazioni richieste opposto dalla Asl BA in ragione della circostanza che i farmaci richiesti non rientrerebbero nel novero delle prestazioni cd. essenziali, hanno convenuto in giudizio l'azienda sanitaria medesima per chiedere, tenuto conto anche del condizionamento a precisi requisiti reddituali dell'accesso alle prestazioni sanitarie gratuite cosi' come stabilito dall'art. 22 della legge della Regione Puglia n. 14/2004, l'accertamento del loro diritto alla erogazione gratuita dei farmaci iposensibilizzanti, come da prescrizioni mediche in atti e la condanna della ASL BA al rimborso delle spese sostenute, pari ad euro 4.743,04 per il D.V. ed euro 3.093,10 per il D.S. , o di altra somma ritenuta dovuta in corso di causa, in considerazione degli ulteriori esborsi da sostenersi fino alla definizione del pendente giudizio di merito, oltre agli interessi legali e alle spese processuali (atto di citazione notificato il 19 settembre 2013); Considerato che, costituendosi in giudizio, la ASL BA, non contestando specificamente il carattere necessario e insostituibile per la cura delle ... dei vaccini somministrati agli attori, ha eccepito l'insussistenza dei requisiti economici previsti dalla citata normativa regionale, nonche' l'incompletezza dell'istanza di rimborso proposta, avendo gli attori dichiarato il solo reddito personale e non anche quello dell'intero nucleo familiare; Rilevato che, con il deposito della memoria ex art. 183, comma VI, n. 1, del codice di procedura civile la difesa attorea ha chiesto di sollevare questione di legittimita' costituzionale della normativa regionale, in particolare, del citato art. 22, legge Regione Puglia n. 14/2004 e dell'art. 3, legge Regione Puglia n. 17/1995 per contrasto con gli arti. 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui escludono, pur in presenza di comprovata necessita' ed urgenza, il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci contro le ... allorquando il reddito dei nucleo familiare dell'avente diritto risulti essere superiore ad euro ventimila, facendo prevalere sul diritto alla salute - in assenza di terapie alternative valide - esigenze di economicita' della spesa pubblica; nonche' per contrasto con l'art. 117, comma II, della Costituzione, in quanto la limitazione regionale contrasterebbe con la riserva di legislazione statale in materia di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale», quale principio fondamentale previsto dall'art. 117, comma I, lettera m) della Costituzione e quale norma di cornice; Ritenuta la questione di legittimita' costituzionale rilevante ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 83, in quanto dalla valutazione di illegittimita' o meno, nella materia della vaccinoterapia, del condizionamento economico e reddituale, riferito all'intero nucleo familiare, rispetto al diritto dell'assistito al rimborso delle prestazioni aventi carattere necessario ed insostituibile sul piano terapeutico, discenderebbe l'accoglimento o meno della domanda attorea, anche in considerazione della circostanza che la principale ed esclusiva contestazione mossa dall'azienda sanitaria convenuta concerne il mancato rispetto, nell'istanza disattesa, dei requisiti patrimoniali; Ritenuta, altresi', non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in quanto, se e' vero che la risalente pronuncia della Corte costituzionale n. 396/1990 aveva ritenuto la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 32 della Costituzione, dell'art. 28, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), nella parte in cui l'assistenza farmaceutica degli aventi diritto era da considerarsi limitata - con esclusione dei farmaci stranieri esclusi dal commercio nello Stato - alla fornitura di preparati galenici e di specialita' medicinali comprese nel prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale, ammettendo, quindi, come efficacia terapeutica ed economicita' del prodotto fossero criteri compatibili con la tutela del diritto alla salute come fondamentale diritto dell'individuo; e', altresi', vero, che il diritto vivente, nella giurisprudenza civile di legittimita', formatosi successivamente alla citata decisione costituzionale, ha sottolineato come, «in base all'art. 10, comma secondo, del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983 - che, almeno parzialmente, vincola la formazione, nell'ambito del prontuario terapeutico, dell'elenco di farmaci per i quali non e' dovuta, da parte degli utenti, alcuna quota di partecipazione alla relativa spesa - il criterio dell'economicita' non puo' portare ad escludere l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa per un farmaco che risulti indispensabile ed insostituibile per il trattamento di gravi condizioni o sindromi che esigono terapie di lunga durata» (o di altre forme morbose gravi parimenti contemplate dall'art. 10, comma secondo, del decreto-legge n. 463 del 1983 cit.. Cfr., tra le prime, Cassazione n. 1665/2000, nonche' Cassazione S.U. cfr. Cassazione sez. U, sentenza n. 1504 del 20 febbraio 1985; ma piu' di recente si veda Cassazione sez. L, sentenza n. 1092 del 24 gennaio 2003, in tema di vaccino antiallergico, a mente della quale «il diritto all'assistenza farmaceutica comprende la somministrazione di farmaci che, sebbene non inclusi nella classificazione di cui alla lettera a) o b) dell'art. 8, legge 24 dicembre 1993, n. 537, risultino essenziali o di rilevante interesse terapeutico») ed ancora che «in tema di assistenza farmaceutica offerta dal Servizio sanitario nazionale, posto che in base all'art. 10, secondo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, non e' possibile escludere l'esenzione della compartecipazione alla spesa per un farmaco che risulti indispensabile ed insostituibile per il trattamento di gravi condizioni o sindromi che esigono terapie di lunga durata, e' onere dell'interessato provare la sussistenza del requisito della indispensabilita' e insostituibilita' del farmaco, sicche', solo in presenza di tale prova, la sostanza medicinale, ancorche' non compresa nel prontuario terapeutico, puo' essere posta a carico del Servizio sanitario nazionale, previa disapplicazione del prontuario terapeutico medesimo nella parte in cui quest'ultimo non comprende il farmaco» (cosi' Cassazione sez. L, sentenza n. 11713 del 26 maggio 2014, nonche' Cassazione n. 2776 del 6 febbraio 2008); Ritenuto che, alla stregua dei principi fondamentali dettati dalla legislazione statale, in particolare dal succitato art. 10 del decreto-legge n. 463/1983, il quale si iscrive nella cornice dell'art. 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, cosi' come interpretati dalla prevalente e piu' recente giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione civile, l'art. 22, comma II, della legge n. 14 del 2004 risulterebbe contrastante con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui istituisce per i farmaci specifici per la cura delle ... pur indispensabili e necessari per la salute dell'assistito, peculiari limiti reddituali, oltretutto riferiti all'intero nucleo familiare; con l'art. 32 della Costituzione, che tutela la salute, quale diritto incomprimibile, non assoggettabile a ponderazioni rispetto a parametri di carattere economico allorquando non vi siano soluzioni alternative altrettanto valide; con l'art. 117, comma II, della Costituzione, in tema di riparto di competenze tra Stato e regioni in tema di tutela della salute, disposizione che vincola l'esercizio della potesta' legislativa regionale al rispetto dei principi fondamentali dettati dalla normativa statale, tra cui vi rientrano i livelli essenziali delle prestazioni sanitarie (art. 117, comma I, lettera m) della Costituzione); Ritenuto che il descritto contrasto non pare superabile neppure in via interpretativa, attesa la chiara formulazione letterale dell'art. 22, del comma II, della legge della Regione Puglia n. 14 del 2004, il quale stabilisce che «il rimborso di cui al comma I» (ossia, chiaramente relativo alle spese per la vaccinoterapia, necessaria ed insostituibile per la cura delle allergopatie) «e' dovuto ai componenti di nuclei familiari con reddito non superiore a euro ventimila annui»; non potendosi diversamente intendere, alla stregua del noto brocardo in claris non fit interpretatio, che il limite reddituale valga esclusivamente per farmaci o interventi di assistenza sanitaria non aventi carattere indispensabile ed urgente; Ritenuto che, entro detti termini e per i suesposti motivi, la questione di legittimita' costituzionale non sia manifestamente infondata; Applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;