TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI 
                       Seconda sezione civile 
 
    Il giudice dato atto che il provvedimento  viene  reso  in  esito
all'udienza del 27 gennaio 2021 celebrata con  le  modalita'  di  cui
all'art. 221, comma 4, decreto-legge n. 34/2020, conv. dalla legge n.
77/2020 ovvero con trattazione scritta sostitutiva del verbale,  come
disposto con precedente decreto, regolarmente comunicato ai difensori
costituiti; 
    Letti gli atti e le note di trattazione scritta depositate  dalle
parti, ha pronunciato la seguente 
 
                              ordinanza 
 
    Premesso che D.V. e D.S. , allegando di essere  affetti  da ... e
da ... il primo, di il secondo, nonche' di avere  necessita'  di  ...
trattamenti farmacologici specifici, idonei a scongiurare complicanze
identificate in ... in ... a fronte del  rifiuto  di  rimborso  delle
prestazioni  richieste  opposto  dalla  Asl  BA  in   ragione   della
circostanza che i farmaci richiesti  non  rientrerebbero  nel  novero
delle  prestazioni  cd.  essenziali,  hanno  convenuto  in   giudizio
l'azienda sanitaria medesima per chiedere,  tenuto  conto  anche  del
condizionamento a  precisi  requisiti  reddituali  dell'accesso  alle
prestazioni sanitarie gratuite  cosi'  come  stabilito  dall'art.  22
della legge della Regione Puglia n. 14/2004, l'accertamento del  loro
diritto alla erogazione gratuita dei farmaci iposensibilizzanti, come
da prescrizioni mediche in  atti  e  la  condanna  della  ASL  BA  al
rimborso delle spese sostenute, pari ad euro 4.743,04 per il D.V.  ed
euro 3.093,10 per il D.S. , o di altra somma ritenuta dovuta in corso
di causa, in considerazione degli  ulteriori  esborsi  da  sostenersi
fino alla definizione del pendente giudizio  di  merito,  oltre  agli
interessi  legali  e  alle  spese  processuali  (atto  di   citazione
notificato il 19 settembre 2013); 
    Considerato che,  costituendosi  in  giudizio,  la  ASL  BA,  non
contestando specificamente il carattere necessario  e  insostituibile
per la cura delle ...  dei  vaccini  somministrati  agli  attori,  ha
eccepito  l'insussistenza  dei  requisiti  economici  previsti  dalla
citata normativa regionale, nonche' l'incompletezza  dell'istanza  di
rimborso proposta, avendo  gli  attori  dichiarato  il  solo  reddito
personale e non anche quello dell'intero nucleo familiare; 
    Rilevato che, con il deposito della memoria ex  art.  183,  comma
VI, n. 1, del codice di procedura civile la difesa attorea ha chiesto
di sollevare questione di legittimita' costituzionale della normativa
regionale, in particolare, del citato art. 22, legge  Regione  Puglia
n. 14/2004  e  dell'art.  3,  legge Regione  Puglia  n.  17/1995  per
contrasto con gli arti. 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui
escludono, pur in presenza di comprovata necessita'  ed  urgenza,  il
rimborso delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci  contro  le
... allorquando il reddito dei nucleo familiare  dell'avente  diritto
risulti essere superiore ad euro  ventimila,  facendo  prevalere  sul
diritto alla salute - in assenza  di  terapie  alternative  valide  -
esigenze di economicita' della spesa pubblica; nonche' per  contrasto
con  l'art.  117,  comma  II,  della  Costituzione,  in   quanto   la
limitazione regionale contrasterebbe con la riserva  di  legislazione
statale in materia di «determinazione dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  su  tutto  il
territorio  nazionale»,   quale   principio   fondamentale   previsto
dall'art. 117, comma I, lettera m) della Costituzione e  quale  norma
di cornice; 
    Ritenuta la questione di legittimita' costituzionale rilevante ai
sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 83, in quanto  dalla
valutazione  di  illegittimita'   o   meno,   nella   materia   della
vaccinoterapia, del condizionamento economico e reddituale,  riferito
all'intero nucleo familiare, rispetto al  diritto  dell'assistito  al
rimborso   delle   prestazioni   aventi   carattere   necessario   ed
insostituibile sul piano terapeutico, discenderebbe l'accoglimento  o
meno della domanda attorea, anche in considerazione della circostanza
che la  principale  ed  esclusiva  contestazione  mossa  dall'azienda
sanitaria  convenuta  concerne  il  mancato  rispetto,   nell'istanza
disattesa, dei requisiti patrimoniali; 
    Ritenuta, altresi', non manifestamente infondata la questione  di
legittimita' costituzionale, in quanto, se e' vero che  la  risalente
pronuncia della Corte costituzionale n. 396/1990  aveva  ritenuto  la
manifesta    infondatezza    della    questione    di    legittimita'
costituzionale,  sollevata   in   riferimento   all'art.   32   della
Costituzione, dell'art. 28, secondo comma, della  legge  23  dicembre
1978, n. 833 (Istituzione del servizio  sanitario  nazionale),  nella
parte in cui l'assistenza farmaceutica degli aventi  diritto  era  da
considerarsi limitata - con esclusione dei farmaci stranieri  esclusi
dal commercio nello Stato - alla fornitura di preparati galenici e di
specialita'  medicinali  comprese  nel  prontuario  terapeutico   del
servizio sanitario  nazionale,  ammettendo,  quindi,  come  efficacia
terapeutica ed economicita' del prodotto fossero criteri  compatibili
con la tutela del  diritto  alla  salute  come  fondamentale  diritto
dell'individuo; e', altresi', vero, che  il  diritto  vivente,  nella
giurisprudenza civile di legittimita', formatosi successivamente alla
citata decisione  costituzionale,  ha  sottolineato  come,  «in  base
all'art. 10, comma  secondo,  del  decreto-legge  n.  463  del  1983,
convertito nella legge n. 638 del 1983 -  che,  almeno  parzialmente,
vincola  la  formazione,  nell'ambito  del  prontuario   terapeutico,
dell'elenco di farmaci per i quali non  e'  dovuta,  da  parte  degli
utenti, alcuna quota di  partecipazione  alla  relativa  spesa  -  il
criterio dell'economicita' non puo' portare ad escludere  l'esenzione
dalla  compartecipazione  alla  spesa  per  un  farmaco  che  risulti
indispensabile  ed  insostituibile  per  il  trattamento   di   gravi
condizioni o sindromi che esigono terapie  di  lunga  durata»  (o  di
altre forme morbose gravi parimenti contemplate dall'art.  10,  comma
secondo, del decreto-legge n. 463 del 1983 cit.. Cfr., tra le  prime,
Cassazione n. 1665/2000, nonche' Cassazione S.U. cfr. Cassazione sez.
U, sentenza n. 1504 del 20 febbraio 1985; ma piu' di recente si  veda
Cassazione sez. L, sentenza n. 1092 del 24 gennaio 2003, in  tema  di
vaccino antiallergico, a mente della quale «il diritto all'assistenza
farmaceutica comprende la somministrazione di  farmaci  che,  sebbene
non inclusi nella  classificazione  di  cui  alla  lettera  a)  o  b)
dell'art. 8, legge 24 dicembre 1993, n. 537, risultino  essenziali  o
di rilevante interesse  terapeutico»)  ed  ancora  che  «in  tema  di
assistenza farmaceutica offerta  dal  Servizio  sanitario  nazionale,
posto che in base all'art. 10, secondo comma,  del  decreto-legge  12
settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre  1983,  n.
638, non e' possibile escludere l'esenzione  della  compartecipazione
alla  spesa  per   un   farmaco   che   risulti   indispensabile   ed
insostituibile per il trattamento di gravi condizioni o sindromi  che
esigono terapie di lunga durata, e' onere dell'interessato provare la
sussistenza del requisito della indispensabilita' e insostituibilita'
del farmaco, sicche', solo in presenza di  tale  prova,  la  sostanza
medicinale, ancorche' non compresa nel prontuario  terapeutico,  puo'
essere posta  a  carico  del  Servizio  sanitario  nazionale,  previa
disapplicazione del prontuario terapeutico medesimo  nella  parte  in
cui quest'ultimo non comprende il farmaco» (cosi' Cassazione sez.  L,
sentenza n. 11713 del 26 maggio 2014, nonche' Cassazione n. 2776  del
6 febbraio 2008); 
    Ritenuto che, alla  stregua  dei  principi  fondamentali  dettati
dalla legislazione statale, in particolare dal succitato art. 10  del
decreto-legge  n.  463/1983,  il  quale  si  iscrive  nella   cornice
dell'art. 28 della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  cosi'  come
interpretati dalla prevalente e  piu'  recente  giurisprudenza  della
Suprema Corte di cassazione civile, l'art. 22, comma II, della  legge
n.  14  del  2004  risulterebbe  contrastante  con  l'art.  3   della
Costituzione, nella parte in cui istituisce per i  farmaci  specifici
per la cura delle ... pur indispensabili e necessari  per  la  salute
dell'assistito,  peculiari  limiti  reddituali,  oltretutto  riferiti
all'intero nucleo familiare; con l'art. 32  della  Costituzione,  che
tutela la salute, quale diritto incomprimibile, non assoggettabile  a
ponderazioni rispetto a parametri di carattere economico  allorquando
non vi siano soluzioni alternative  altrettanto  valide;  con  l'art.
117, comma II, della Costituzione, in tema di riparto  di  competenze
tra Stato e regioni in tema di tutela della salute, disposizione  che
vincola l'esercizio della potesta' legislativa regionale al  rispetto
dei principi fondamentali dettati dalla normativa statale, tra cui vi
rientrano i livelli essenziali delle prestazioni sanitarie (art. 117,
comma I, lettera m) della Costituzione); 
    Ritenuto che il descritto contrasto non pare  superabile  neppure
in  via  interpretativa,  attesa  la  chiara  formulazione  letterale
dell'art. 22, del comma II, della legge della Regione  Puglia  n.  14
del 2004, il quale stabilisce che «il rimborso di  cui  al  comma  I»
(ossia,  chiaramente  relativo  alle  spese  per  la  vaccinoterapia,
necessaria ed insostituibile per  la  cura  delle  allergopatie)  «e'
dovuto ai componenti di nuclei familiari con reddito non superiore  a
euro ventimila annui»; non  potendosi  diversamente  intendere,  alla
stregua del noto brocardo in claris non  fit  interpretatio,  che  il
limite reddituale valga esclusivamente per farmaci  o  interventi  di
assistenza sanitaria non aventi carattere indispensabile ed urgente; 
    Ritenuto che, entro detti termini e per i  suesposti  motivi,  la
questione  di  legittimita'  costituzionale  non  sia  manifestamente
infondata; 
    Applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;